In
riferimento alla festa del 17 marzo p.v., si ritiene opportuno interpretare ed
applicare il disposto normativo, seguendo il chiaro intento dimostrato dal suo
redattore. Quindi schematizzando:
·
il 17 marzo andrà considerato festivo
per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato;
·
per la giornata del 17 marzo verrà
riconosciuta la retribuzione come per qualsiasi altra festività e
contestualmente non verrà corrisposta alcuna retribuzione aggiuntiva per il 4
novembre e quindi i dipendenti vedranno sul loro cedolino di marzo una
retribuzione uguale a quella degli altri anni (ma staranno a casa il 17 marzo),
mentre sul cedolino di novembre non vedranno alcun trattamento in occasione del
4 novembre, ricevendo di conseguenza una retribuzione inferiore dell’anno
scorso;
·
per i lavoratori che svolgeranno la
loro prestazione in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia verrà
riconosciuta, in analogia con quanto previsto per il 4 novembre, 1/26 di
retribuzione aggiuntiva sul cedolino del mese di marzo (o le relative ore di
permesso). In alternativa a tale scelta, i datori di lavoro potranno retribuire
tale giornata seguendo le regole previste dai singoli CCNL di riferimento.
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