7-ter, comma 7, del Dl n. 78/2009 sostituendo l’espressione
“per gli anni 2009 e 2010” con la frase “per gli anni 2009, 2010 e 2011”.
Così, anche per quest’anno, valgono le disposizioni introdotte con
Così, anche per quest’anno, valgono le disposizioni introdotte con
Il
decreto interministeriale n. 49409/09, che ha previsto uno s
peciale
intervento a favore dei beneficiari della Cassa integrazione
guadagni in
deroga, che vogliono avviare un’attività di lavoro autonomo,
un’attività auto imprenditoriale, una micro impresa oppure associarsi
in
cooperative.Ciò vuol dire, che, anche per il 2011, i percettori
dei
trattamenti di cassa integrazione in deroga potranno
richiedere la
liquidazione del dovuto in un’unica soluzione per avviare
un’attività di
lavoro autonomo. Il tutto è possibile grazie alla
domanda che va presentata all’Inps,
entro i termini di fruizione della
misura di sostegno al reddito, in cui
si dovrà specificare che tipo di
attività si vuole intraprendere.
L’Inps, da parte sua, accertato il diritto
al beneficio e la sussistenza
dei requisiti,quantifica il numero delle
mensilità ancora spettanti al
percettore della Cig, anticipandone il 25%
del loro importo. Il
restante 75% del beneficio, invece, verrà liquidato
dopo che il soggetto interessato avrà dimostrato di aver intrapreso
ogni iniziativa utile
per avviare la propria attività autonoma.
La precisazione con il messaggio INPS n. 13888 del 4 luglio 2011.
La precisazione con il messaggio INPS n. 13888 del 4 luglio 2011.
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